Area Legale

STUDIO LEGALE BAMBAGIONI
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Responsabile delle presenti pagine web ai sensi dell'art. 17-bis n. 4 del Codice Deontologico Forense:
Franco Massimo Bambagioni, nato a Firenze il 20 ottobre 1969, residente in Signa (Firenze), Cod.Fis. BMBFNC69R20D612U

Lo Studio Legale ha incentrato la propria attività sui settori specifici del Diritto Civile e del Diritto del Lavoro, con inoltre una specifica e caratterizzante competenza del campo del Contenzioso Tributario.
Di primaria importanza e spesso risolutiva, è l'attività stragiudiziale di consulenza, che si concretizza nella formulazione di pareri e consigli, nella stesura accurata di accordi o contratti, nella assistenza costante in trattative stragiudiziali con la controparte. Questa attività è fondamentale perché è finalizzata ad evitare l'insorgere di controversie e a prevenire il costoso e incerto ricorso all'Autorità giudiziaria. E' infatti auspicabile la ricerca, ove possibile, di una soluzione che definisca la controversia su base transattiva, essendo fin troppo noti i costi e i lunghi tempi della giustizia.
Nel caso la situazione di conflitto sia già in atto e non sia possibile addivenire ad una risoluzione basata sull'accordo delle parti, lo Studio Legale mette a disposizione del cliente la propria attività per la difesa e rappresentanza giudiziale, avanti a tutte le magistrature civili e tributarie con esclusione della Corte di Cassazione.

Diritto Civile [+]

Consulenza, negoziazione e redazione di contratti in tema di:

  • Compravendita mobiliare ed immobiliare (promesse di vendita, opzioni, proposte irrevocabili...)
  • Forniture di servizi, somministrazione
  • Condizioni generali di vendita e di acquisto
  • Locazione anche ad uso commerciale, affitto, comodato
  • Appalto e sub-appalto
  • Agenzia
  • Fidejussioni
  • Trasferimenti, affitti di azienda, cessioni di rami d'azienda
  • Associazioni in partecipazione
  • Contratti per licenze e cessioni di diritti di marchi e brevetti

Assistenza in procedure di:

  • Intedizione, inabilitazione
  • Successioni legittime e testamentarie
  • Recupero crediti (procedure di ingiunzione, esecutive mobiliari, immobiliari, presso terzi, opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, sequestri, iscrizioni ipotecarie, partecipazione ad incanti per persona da nominare)
  • Risarcimento danni ed infortunistica stradale
  • Assistenza e rappresentanza delle parti in arbitrati rituali ed irrituali, in materia civile e commerciale, nonché nelle controversie assoggettate al rito societario, regolate dagli artt. 34 e seguenti D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e succ. mod.
  • Nell'ambito delle procedure concorsuali presta assistenza in procedure di ammissione ed in opposizione al passivo fallimentare e nelle cause di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento e di revocatoria fallimentare

Diritto del Lavoro [+]

Consulenza ed assistenza nella fase stragiudiziale:

  • Redazione della contrattualistica individuale
  • Assistenza nella contrattazione aziendale
  • Assistenza nella gestione del rapporto di lavoro nelle sue varie fasi
  • Assistenza nelle procedure di contestazioni disciplinari art. n. 7 L. 300/70
  • Procedure di tentativo obbligatorio di conciliazione nell’impiego privato (art 410 c.p.c.)

Consulenza ed assistenza nella fase giudiziale:

  • Costituzione e difesa diretta in tutte le procedure contenziose, cautelari e di merito, dinanzi alle autorità giudiziarie italiane, con sola domiciliazione presso qualificati colleghi del territorio in ogni stato e grado (Tribunali, Corti d’Appello)
  • Gestione contenziosa delle pratiche di invalidità civile e handicap

Diritto Tributario [+]

PRE-CONTENZIOSO TRIBUTARIO

  • Assistenza in verifica fiscale per azienda e privato
  • Gestione avviso bonario della Agenzia delle Entrate
  • Assistenza in avviso relativo a liquidazione delle imposte ex-art. 36 bis

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

  • Predisposizione ricorsi avverso accertamenti presso le Commissioni Tributarie Provinciali
  • Predisposizione atti di appello presso le Commissioni Tributarie Regionali
  • Assistenza alla predisposizione di ricorsi presso la Corte di Cassazione attraverso la collaborazione con Avvocati abilitati al patrocinio presso la Suprema Corte

CONCORDATO E PATTEGGIAMENTO FISCALE

  • Predisposizione Istanza di Adesione (Concordato) ad avviso di accertamento ai fini delle Imposte Dirette e Indirette
  • Predisposizione Proposta di Conciliazione in sede di contenzioso tributario

FAQ - domande e risposte [+]

CONTRATTI

Qual è la definizione di "contratto" data dalla legge?
L'art. 1321 c.c. definisce il contratto come l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Sono pertanto esclusi da tale nozione gli atti unilaterali (es. testamento) e tutti quegli atti che non hanno contenuto integralmente patrimoniale (es. matrimonio).
L'art. 1325 c.c. indica quali requisiti essenziali del contratto:

  • l'accordo delle parti;
  • la causa (cioè la ragione socio-economica del contratto);
  • l'oggetto (ovverosia il contenuto del contratto, che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile [art. 1346 c.c.]);
  • la forma, ma solo se richiesta dalla legge a pena di nullità.

Il contratto ha "forza di legge" tra le parti che lo stipulano, cioè vincola i contraenti all'esecuzione ciascuno della sua prestazione, predisponendo specifiche forme di tutela in caso di inadempimento, ma non produce effetti nei confronti di terzi, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

Quando avviene il perfezionamento di un contratto?
La regola generale è che il contratto si conclude nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326 c.c.).
Spesso però i contratti si concludono senza necessità di una formale accettazione, dando semplicemente esecuzione ad un ordine ricevuto. In tal cao è comunque onere dell'accettante di comunicare senza ritardo all'altra parte l'inizio dell'esecuzione (art. 1327 c.c.).
Diverso è il caso dei contratti cosiddetti "reali", che si perfezionano invece con la consegna della cosa. Essi sono espressamente previsti dal codice civile e sono: il mutuo, il comodato, il deposito e il pegno.

Qual è la disciplina per i contratti conclusi dai consumatori fuori dai locali commerciali?
Il D.Lgs. 15.1.1992, n. 50, dando attuazione ad una direttiva comunitaria, ha introdotto una disciplina a tutela dei consumatori che abbiano stipulato un contratto in locali diversi da quelli in cui l'operatore commerciale svolge abitualmente la sua attività.
La tutela del consumatore si sostanzia nell'attribuzione a suo favore di un diritto di recesso da esercitarsi nel termine di 7 giorni dalla data di stipula del contratto o dal momento successivo del ricevimento della merce. Questo diritto di recesso è irrinunciabile ed è nulla ogni pattuizione in senso contrario.
È obbligo del venditore consegnare la merce o il servizio entro 30 giorni dalla stipula del contratto. è inoltre obbligo del venditore informare adeguatamente il consumatore in ordine al diritto di recesso, in mancanza il termine per recedere diventa di 60 giorni.
Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o anche tramite telegramma o fax, purché sempre confermati da lettera raccomandata.
Ancora a vantaggio del consumatore è stabilito che il Foro competente per le controversie civili è inderogabilmente quello del Giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

RECUPERO CREDITI

Che cos'è un decreto ingiuntivo?
Un decreto ingiuntivo è l'ordine dato dal giudice al debitore di adempiere l'obbligazione assunta (es. pagamento di una somma di denaro o consegna di una cosa mobile determinata) entro un determinato periodo di tempo (normalmente 40 giorni). Trascorso tale termine, il decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore.
Il decreto ingiuntivo viene emesso su richiesta del creditore, ed ha il vantaggio di essere molto più celere e assai meno oneroso di un procedimento giudiziario ordinario. È disciplinato dagli articoli 633 e ss. del c.p.c.

Quali sono le condizioni per poter richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo?
Affinché si possa far ricorso al procedimento per decreto ingiuntivo è necessario che il credito consista nella consegna di una somma determinata di denaro o di una quantità determinata di cose, oppure nella consegna di una cosa mobile determinata. È inoltre necessario che il credito sia provabile mediante prova scritta.
Più precisamente, si intendono per prove scritte idonee alla richiesta di decreto ingiuntivo (art. 634 c.c.):

  1. le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata;
  2. i telegrammi;
  3. gli estratti autentici delle scritture contabili;
  4. la giurisprudenza, in determinati casi, considera prova scritta anche le fatture commerciali.

In quali casi un decreto ingiuntivo viene emesso provvisoriamente esecutivo?
L'art. 642 c.p.c. prevede che, su istanza del ricorrente, il decreto ingiuntivo possa essere dichiarato immediatamente esecutivo (senza perciò che sia necessario attendere il termine di quaranta giorni per verificare se il debitore paga o si oppone). Tale richiesta può essere accolta se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato.
L'esecuzione provvisoria può anche essere concessa se vi è pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo.

Cosa fare per recuperare il credito se il pagamento è avvenuto con assegno?
L'assegno bancario è considerato dalla legge un titolo esecutivo (R.D. n. 1736/33, art. 55). Nella pratica, questo comporta che, ove il credito non sia pagato alla data indicata sull'assegno, è possibile procedere direttamente all'esecuzione forzata.
Il pagamento dell'assegno dovrà essere chiesto formalmente a mezzo di un precetto (cioè un'intimazione ad adempiere) notificato al debitore. Se il pagamento dell'assegno non interviene nei dieci giorni successivi alla notificazione del precetto, si potrà procedere al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore.

DIRITTO DEL LAVORO

Quali sono le caratteristiche della collaborazione a progetto?
Il Decreto Legislativo n. 276/2003 (riforma Biagi) ha introdotto una nuova forma di rapporto di lavoro parasubordinato: il lavoro a progetto.
Il lavoro a progetto, è caratterizzato da una serie di requisiti requisiti, quali l’assenza di subordinazione, la continuità, la coordinazione nonché la natura prevalentemente personale della prestazione, il rapporto di lavoro deve poter essere ricondotto a un progetto, un programma ovvero una fase di lavoro.
Il Ministero del Lavoro ha fornito la definizione di progetto: si intende un’attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale che può essere connesso all’attività principale o accessoria dell’impresa.

Cosa succede in caso di costituzione di un rapporto di lavoro in assenza di un progetto?
In assenza di un progetto il rapporto instaurato non può in alcun modo configurare una collaborazione a progetto ma, per espressa previsione legislativa, è considerato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione (art. 69, comma 1, D. Lgs. n. 276/03). Tale presunzione può essere superata solo in sede giudiziale con onere della prova a carico del committente, che dovrà poter dimostrare la natura autonoma del rapporto di lavoro.

Cosa prevede l'obbligo del preavviso?
L'art. 2118 c.c. prevede che ciascuno dei contraenti possa recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, con l'obbligo di concedere alla controparte un termine di preavviso.
In mancanza di tale termine di preavviso il recedente deve corrispondere alla controparte un'indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso stesso, previo consenso della parte receduta.
Quest’ultima indennità (indennità sostitutiva di preavviso) ha natura risarcitoria e non retributiva, sebbene sia commisurata all’importo della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel periodo suddetto.

SUCCESSIONI

Qual è la differenza tra successione legittima e testamentaria?
La successione legittima od intestata ha titolo nella legge, consistendo nell'attribuzione dei diritti successori da parte dell'ordinamento, e si contrappone alla successione testamentaria, che ha titolo invece nel testamento.
Il nostro ordinamento consente all'individuo di disporre, a mezzo testamento, dei propri beni per il periodo successivo alla morte.
Ove tuttavia ciò non avvenga, in tutto od in parte, sarà la legge a predisporre criteri e soggetti cui tali beni verranno devoluti, facendo luogo alla successione legittima che è suppletiva rispetto a quella testamentaria, poiché si attua solo in mancanza di quest'ultima.
Le categorie dei successibili vengono individuate dal legislatore nell’art. 565 c.c. nel coniuge, nei discendenti legittimi e naturali, e/o adottivi, negli ascendenti legittimi, nei collaterali, negli altri parenti (fino al sesto grado) e nello Stato.

Il testamento è revocabile?
L'art. 679 c.c. sancisce la revocabilità del testamento. A tale facoltà il testatore non può rinunziare in alcun modo, come neppure a quella di modificare le proprie disposizioni testamentarie, poiché la volontà in esse espressa può mutare fino all'ultimo momento della sua vita, e non avrà pertanto effetto ogni clausola o condizione contraria.

LOCAZIONI

Quanto deve durare minimo un contratto di locazione?
Nella maggior parte dei casi, il regime della durata di un contratto di locazione avente ad oggetto beni immobili segue le regole dettate dalla L. 392/78 (successivamente modificata e integrata dalla L. 431/98).
In base a tale normativa, gli immobili urbani vengono distinti a seconda che essi siano adibiti ad uso abitativo oppure ad uso diverso da quello di abitazione (cioè ad attività commerciali, industriali, artigianali, turistiche o professionali) e ai relativi contratti di locazione si applica uno speciale regime che detta regole particolari in ordine alla durata.

Cosa deve fare il locatore per recedere dal contratto?
Qualora il locatore di un immobile urbano adibito ad uso abitativo intenda recedere dal contratto deve darne avviso al conduttore almeno 6 mesi prima della scadenza fissata, mediante lettera raccomandata. Se si tratta di immobili adibiti ad uso non abitativo il termini prima della scadenza diventana di 12 mesi. In mancanza il contratto si intende tacitamente prorogato per un analogo termine.
È bene ricordare che, alla prima scadenza, tanto per gli immobili urbani adibiti ad uso abitativo, quanto per gli altri, il recesso del locatore è previsto solo per i casi esplicitamente menzionati dalla legge.

In quali casi si può richiedere lo sfratto?
Il procedimento per ottenere la convalida di sfratto può avviarsi ad opera del proprietario del bene immobile:

  1. per finita locazione: quando il contratto è scaduto o sta per scadere;
  2. per morosità: in caso di mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, oppure in caso di mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone.

In tutti i casi la procedura si avvia con una intimazione, rivolta dal locatore al conduttore, di lasciare libero l'immobile, con contestuale citazione in udienza del conduttore per la convalida.