Beffa sulle mance dichiarate: sia quelle tassate al 5% sia quelle soggette ad Irpef, essendo a tutti gli effetti componenti reddituali aumenteranno l'Isee e ridurranno le detrazioni di lavoro dipendente del percettore. Questo è quanto si evince dalla lettura incrociata delle indicazioni fornite dall'agenzia delle entrate con la circolare 26/E, pubblicata lo scorso 29 agosto, avente ad oggetto i chiarimenti interpretativi sulla disposizione che ha previsto la possibilità di detassare le mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e della normativa stessa che ha introdotto il nuovo sistema di tassazione nello specifico articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Al comma 59 della citata normativa (e ribadito in più passaggi nella circolare dell'amministrazione finanziaria), viene infatti specificato che “qualora le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito (di mance) assoggettata all'imposta sostitutiva”. In poche parole dunque le mance che verranno esposte nelle certificazioni uniche e/o nelle dichiarazioni dei redditi, detassate o non, saranno considerate a tutti gli effetti reddito da lavoro dipendente avendo un peso e conseguenze anche al momento del calcolo dell'Isee (indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata) e delle detrazioni da lavoro dipendente (riducendone l'importo). Nella circolare in commento infatti, l'agenzia delle entrate, riportando quanto stabilito all'articolo 51 c.1 del dpr 917/86 (il tuir) ovvero che reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, sottolinea come l'esistenza del rapporto di lavoro costituisce il presupposto per l'inclusione nel relativo reddito prodotto di tutti gli introiti percepiti dal lavoratore tra i quali anche le somme e i valori corrisposti da parte di soggetti terzi allo stesso (le mance) nell'ambito del medesimo rapporto. L'interpretazione dell'agenzia delle entrate ha un impatto anche in fase di verifica di uno dei requisiti soggettivi per fruire della tassazione agevolata come disposto dalla normativa. Va ricordato, per completezza espositiva, che l'agevolazione in commento prevede la possibilità, per i lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di fruire di una tassazione agevolata sulle mance elargite dai clienti attraverso l'applicazione su tali erogazioni di una imposta sostitutiva del 5% (invece dell'Irpef progressiva) entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. L'applicazione della sostitutiva però è concessa a patto che nell'annualità precedente a quella di fruizione, il contribuente interessato non abbia superato i 50.000 euro di reddito da lavoro dipendente. Ed è proprio su questo aspetto/requisito che va ad impattare la quantificazione e dichiarazione delle mance. Anche nell'esempio fornito nella circolare viene evidenziato infatti come nella verifica dei 50.000 euro di reddito da lavoro nell'anno precedente vadano considerate anche le eventuali mance dichiarate, sia quelle soggette a tassazione sostitutiva sia quelle che invece sono ricadute nell'Irpef.

Giuliano Mandolesi - 02 settembre 2023 – tratto da Italia Oggi

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