Pochi giorni ancora a disposizione delle famiglie che occupano personale domestico. Il 10 aprile scade il termine per versamento della contribuzione relativa al primo trimestre del 2014. L'incremento rispetto allo scorso anno, abbastanza modesto, è dovuto alla lievitazione delle retribuzioni convenzionali (variazione dell'indice del costo della vita: +1,1%) su cui vengono calcolati i contributi. Per una colf con paga oraria di 8-9 euro si pagano solo due centesimi all'ora in più.
La retribuzione da considerare ai fini del versamento dei contributi della colf è stabilita dalla legge (art. 5, dpr 1043/1971), che prevede tre determinate fasce di salario orario convenzionale, cui corrispondono altrettante fasce di retribuzioni effettive. Per il calcolo dei contributi è sufficiente ricercare, nella tabella disponibile sul sito www.inps.it, l'importo del contributo orario corrispondente alla retribuzione effettiva che viene corrisposta. Basterà poi moltiplicare tale valore per il numero delle ore di lavoro svolte entro l'ultimo sabato del trimestre solare. Per i rapporti di lavoro con orario superiore alle 24 ore settimanali (presso lo stesso datore di lavoro), è stabilita una unica retribuzione oraria convenzionale cui nel 2014 corrisponde un contributo orario di 1,01 euro; il tutto, indipendentemente dalla paga oraria effettiva.
Se il rapporto di lavoro è a termine scatta un contributo aggiuntivo per cui l'importo del contributo orario è più alto. È la conseguenza dell'introduzione dell'Aspi (assicurazione sociale per l'impiego) al posto dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 2, comma 28, legge n. 92/2012). L'addizionale, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale), non si paga però se la colf o badante è assunta per sostituire lavoratori assenti. Se il contratto a termine viene trasformato a tempo indeterminato il datore di lavoro ha diritto alla restituzione dell'addizionale. Come ha sottolineato l'ente di previdenza (circolare 23/2014), in riferimento alle trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2014, per la restituzione non è più previsto il limite delle ultime 6 mensilità (art. 1, comma 135, della legge 147/ 2013, legge di Stabilità 2014).

Leonardo Comegna – 01 aprile 2014 – tratto da Italia Oggi

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