Dipende da dove avviene il download...

Sono socio di una società che vende oggettistica personalizzata su richiesta del cliente (magliette, calendari, libri fotografici eccetera). Alcune vendite avvengono direttamente in sede presso il nostro negozio, ma la maggior parte del fatturato avviene con acquisti eseguiti dalla clientela direttamente su internet, tramite il sito aziendale o altri siti di offerte o di aste online. La maggior parte degli acquirenti sono italiani, ma ci sono anche acquisti effettuati dall'estero da clienti comunitari ed extracomunitari. I nostri clienti sono sia consumatori privati sia soggetti economici. Vorrei sapere, per le vendite effettuate tramite il web, quali sono le modalità corrette di fatturazione e applicazione dell'Iva in base alla nazionalità e alla natura del cliente.A.G.-ROMA


Le potenzialità di internet, amplificate dal successo degli smartphone e deitablet, sono state colte dal mondo imprenditoriale e professionale come una nuova opportunità per sviluppare il proprio business offrendo beni e servizi mediante il web a una più ampia platea di potenziali acquirenti. Il crescente ricorso alla rete da parte degli operatori economici rende più che mai attuale l'analisi delle conseguenze fiscali ai fini Iva derivanti dall'implementazione di attività di commercio elettronico (il cosiddetto e-commerce).
Per individuare la corretta disciplina Iva applicabile bisogna tenere a mente – innanzitutto – la distinzione fra commercio indiretto o diretto, oltre che, naturalmente, le caratteristiche dei soggetti coinvolti nella transazione commerciale. È indiretto il commercio, riferito alla cessione di beni fisici, in cui la conclusione del contratto avviene per via telematica, mentre la consegna avviene tramite i canali tradizionali (ossia posta, corriere, eccetera): è l'esempio tipico dell'azienda che vende i suoi prodotti (capi di abbigliamento, elettrodomestici, eccetera) tramite il proprio sito internet oppure tramite siti di aste online.
È diretto il commercio, riferito alla compravendita di "beni virtuali" o servizi, in cui l'intera transazione commerciale si effettua per via telematica, compresa la consegna degli stessi, che avviene mediante il download dell'acquisto da parte dell'acquirente direttamente sul proprio computer o su altri supporti tecnologici (smartphone, tablet, smart tv, eccetera): è il caso, ad esempio, della fornitura online di e-book, musica, film, giochi e della formazione a distanza (e-learning).
Le regole
Nel commercio elettronico indiretto il canale telematico è il mezzo utilizzato sia dal venditore per esporre i propri beni in una sorta di "vetrina virtuale" ed effettuarne la vendita sia dal cliente per consultare il "catalogo virtuale" ed effettuare l'ordine del prodotto. Tale uso della rete non rappresenta altro che una modalità aggiuntiva per contattare i clienti e per ricevere i loro ordini di acquisto. Pertanto, in questo caso si applicano le regole previste per le «vendite per corrispondenza». Di conseguenza, ai fini Iva, si è in presenza di cessioni di beni che seguono le regole ordinarie proprie delle cessioni interne, delle esportazioni e delle vendite effettuate in ambito comunitario.
Passiamo ora ad analizzare la disciplina Iva applicabile alle transazioni effettuate nell'ambito del commercio elettronico indiretto da un cedente italiano. Le regole Iva variano a seconda della nazionalità (italiana, comunitaria o extracomunitaria) e, in alcuni casi, dello status (soggetti Iva o consumatori privati) del cessionario, supponendo che i beni acquistati siano inviati dall'Italia nel Paese di residenza del cliente.
Cessioni a clienti italiani
Nel caso di vendite che avvengono nei confronti di clienti italiani, sia privati sia soggetti passivi Iva, l'operazione avrà rilevanza territoriale, ai fini Iva, in Italia; pertanto il cedente dovrà applicare l'imposta nei modi ordinari con l'aliquota propria del bene ceduto. Dato che tali vendite sono assimilabili alle vendite per corrispondenza, le stesse non sono soggette all'obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, né all'obbligo di emissione della fattura, salvo che la stessa sia richiesta, come avviene nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto passivo Iva.
Cessioni a clienti Ue
Nel caso di vendite che avvengono nei confronti di clienti comunitari, occorre distinguere a seconda che il cessionario sia un consumatore finale o un soggetto passivo Iva. Nel primo caso, le vendite sono assoggettate a Iva in Italia se il cedente italiano, sia nell'anno precedente che in quello in corso, ha effettuato nello Stato membro in cui risiede il cliente vendite a distanza di ammontare globale inferiore a 100mila euro, ovvero all'eventuale minor ammontare al riguardo stabilito nell'ambito della disciplina interna dallo Stato membro di destinazione dei beni che, in ogni caso, deve essere ricompreso nell'intervallo 35mila-100mila euro.
Se, invece, il fatturato realizzato dall'impresa italiana nell'altro Stato membro supera la soglia dimensionale come sopra individuata, l'operazione deve scontare l'imposta in detto Stato e il cedente sarà tenuto a nominare un proprio rappresentante fiscale, ovvero a identificarsi direttamente in tale Stato ai fini dell'assolvimento dell'Iva. Si segnala che, qualora il cedente non avesse superato la soglia dimensionale citata in precedenza, lo stesso può optare per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro in luogo dell'assoggettamento in Italia, dandone comunicazione all'Amministrazione finanziaria italiana.
Nel caso in cui, invece, l'acquirente residente in un altro Stato membro sia un soggetto passivo Iva, si configura una cessione intracomunitaria disciplinata dagli articoli 41 e seguenti del Dl 331/1993. L'operazione, pertanto, sarà fatturata come non imponibile e il cedente non applicherà l'imposta. La cessione verrà inserita nei modelli Intrastat.
Cessioni a clienti extra Ue
Per le cessioni che avvengono nei confronti di clienti extracomunitari, sia privati sia soggetti passivi Iva, le operazioni saranno fatturate come cessioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 8 del Dpr 633/1972, non imponibili. Pertanto, il cedente non applicherà l'imposta.

16 aprile 2014 – tratto da sole24ore.com

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