I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale Iva 2017, per l’anno 2016, entro il 28 febbraio 2017, tenendo presente che le dichiarazioni trasmesse entro il 3 marzo 2017 sono considerate nei termini, possono versare il saldo Iva entro i termini previsti per i pagamenti dei Redditi 2017 applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2017. Chi non ha pagato il saldo Iva entro il 16 marzo 2017 può perciò eseguire il pagamento entro il 30 giugno 2017, con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2017. 
Il contribuente, che ha presentato la dichiarazione annuale Iva 2017, per il 2016, può, ad esempio:
– avere versato il saldo Iva 2016 entro il 16 marzo 2017 in unica soluzione e poi rateare o pagare in unica soluzione i versamenti dei Redditi 2017;
– rateare l’Iva a saldo 2016 e non rateare uno o più dei versamenti dei Redditi 2017.
Si ricorda che, mentre per il pagamento del saldo Iva differito è dovuta la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2017, per la rateazione sono dovuti gli interessi dello 0,33 per cento mensile.
Nel caso di contribuente che versa il saldo Iva nel periodo dal 17 marzo al 30 giugno 2017, è dovuta una maggiorazione dello 0,40% che si calcola per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2017.
Nel caso di contribuente che versa il saldo Iva nel periodo da 1° luglio al 30 luglio 2017, che slitta a lunedì 31 luglio 2017, è dovuta una ulteriore maggiorazione dello 0,40% che si calcola sull’importo determinato al 30 giugno 2017.
Resta fermo che, in caso di compensazione di debiti con i crediti dei Redditi 2017, se i crediti superano i debiti, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta, nemmeno per lo spostamento dal 16 marzo 2017. Se i debiti dei Redditi 2017 sono superiori ai crediti, lo 0,40% si applica sulla differenza.

L’esempio di calcolo 
Si consideri il caso di un contribuente che ha chiuso la dichiarazione annuale Iva 2017, per il 2016, con un debito Iva di 20mila euro e che non ha eseguito il versamento il 16 marzo 2017. Se il contribuente effettua il pagamento dopo il 16 giugno ed entro il 30 giugno 2017, il versamento dell’Iva relativa al saldo annuale 2016 è pari a:
– debito Iva 20.000 euro; maggiorazione totale 1,60% (0,40% dal 17 marzo al 16 aprile, più 0,40% dal 17 aprile al 16 maggio, più 0,40% dal 17 maggio al 16 giugno, più 0,40% dal 17 giugno al 30 giugno); 20.000 euro per 1,60%, 320 euro; importo dovuto 20.320 euro.
Il debito di 20.320 euro può essere:
– pagato a rate unitamente ai versamenti dei Redditi 2017;
– versato in unica soluzione insieme agli altri versamenti dei Redditi 2017.
Il contribuente, che può effettuare i pagamenti relativi ai Redditi 2017, per il 2016, entro il 30 luglio 2017, che slitta a lunedì 31 luglio, può anche pagare il saldo Iva maggiorato dello 0,40%, dal 1° luglio al 31 luglio 2017. In questo caso, deve aggiungere però un ulteriore 0,40% al saldo dell’Iva aumentato della maggiorazione dovuta dal 16 marzo al 30 giugno 2017. Nel caso del contribuente che ha differito il pagamento del saldo Iva 2016 di 20mila euro, tenuto conto che la maggiorazione fino al 30 giugno, è uguale a 320 euro, lo 0,40 per cento in più, per l’ulteriore spostamento dal 1° luglio al 31 luglio 2017, deve essere calcolato sull’importo di 20.320 euro. Perciò, lo 0,40% su 20.320 euro è uguale a 81,28 euro; in totale 20.401,28 euro.

Salvia Morina/Tonino Morina - 22 giugno 2017 – tratto da sole24ore.com

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