Alla luce delle recenti novità che permettono di richiedere ai fornitori lo sconto in fattura del 50% (o delle diverse percentuali), un contribuente può sfruttare la detrazione in 10 anni fino a capienza d'imposta e chiedere lo sconto sulle altre fatture? Il provvedimento 660057/2019 delle Entrate recita che «possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo».
Non è dato conoscere se l'opzione sia concessa per la singola spesa o per il complesso dell'intervento effettuato. G.B. - Premana

Lo sconto in fattura per lavori di ristrutturazione  è alternativo alla detrazione. Il Dl crescita (articolo 10 del Dl 34/2019 convertito nella legge 58/2019), inserisce la possibilità, sia per i lavori di risparmio energetico che per quelli di messa in sicurezza sismica che danno diritto rispettivamente all'ecobonus e al sismabonus, di fruire, in alternativa alla detrazione e alla cessione del credito, di uno sconto corrispondente all’importo detraibile anticipato dall'impresa esecutrice dei lavori.

Lo sconto viene rimborsato all'impresa sotto forma di credito d’ imposta e recuperato mediante compensazione (tramite F24) in cinque quote annuali di pari importo.

In merito, è prevista la possibilità per i fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento, di cedere a loro volta il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 660057 del 31 luglio 2019, definisce le modalità e i termini per consentire ai soggetti beneficiari delle detrazioni di comunicare all'Agenzia l'esercizio dell'opzione per usufruire dello sconto, in luogo della detrazione.

Anche se non espressamente precisato, l’applicazione dello sconto (forma di pagamento alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi e al pagamento con cessione del credito di imposta) non consente l'applicazione della detrazione solo in parte, come ipotizzato dal lettore. Già nel decreto che attuava la cessione del credito d'imposta per gli interventi condominiali era evidenziato che il condomino poteva alternativamente o cedere l'intero credito di imposta o detrarsi la spesa sostenuta in dichiarazione dei redditi e non in parte optare per la detrazione e in parte per il pagamento con cessione credito di imposta , (provvedimento 108572 dell'8 giugno 2017).

Marco Zandonà - 02 dicembre 2019 – tratto da sole24ore.com

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