Tutti tutelati contro il caldo torrido. Anche la piccola azienda, infatti, può sospendere l'attività e far incrociare le braccia all'unico dipendente se la temperatura, effettiva o percepita, va oltre 35 gradi. Lo precisa l'Inps nel messaggio 2729/2023 in cui ieri, nel riepilogare la possibilità di far ricorso per troppa afa alla cassa integrazione con eventi meteo, spiega che alle aziende non destinatarie di Cigo la tutela è garantita dal Fis e dai fondi di solidarietà bilaterali.

Chiusi per afa. Il troppo caldo è una causale eventi meteo che consente di sospendere l'attività e far ricorso alla cassa integrazione ordinaria. L'Inps ricorda che la Cigo è invocabile dal datore di lavoro se la temperatura risulti superiore a 35° ovvero, anche se inferiore, quella c.d. percepita è più elevata di quella reale. Tale situazione, ad esempio, si determina nei giorni in cui si registra un elevato tasso di umidità, cosa che determina una temperatura percepita superiore a quella reale. Pertanto, la temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, proprio perché, in base a una combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella rilevata.

Rileva anche il tipo di attività. Secondo l'Inps anche la tipologia di lavorazione in atto e le modalità con le quali viene svolta costituiscono ulteriori elementi di valutazione delle richieste di Cigo per eventi meteo (di afa). Infatti, dalla valutazione di queste caratteristiche, può emergere la rilevanza della temperatura percepita rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni. Pertanto, anche temperature inferiori ai 35 gradi possono essere idonee a dare diritto alla Cigo, se le relative attività vengono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l'utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore. In sostanza, conclude l'Inps, la valutazione non deve fare riferimento solo al grado termico, ma anche al tipo di attività e alle condizioni nelle quali si trovano a operare i lavoratori.

Al chiuso e in agricoltura. Stesse considerazioni, spiega ancora l'Inps, vanno fatte anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, qualora non si possa beneficiare di sistemi di ventilazione o di raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro; nonché nell'ambito del lavoro in agricoltura, secondo la disciplina in materia di cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (Cisoa).

Stop per sicurezza. La Cigo, ricorda ancora l'Inps, è riconosciuta anche in tutti i casi nei quali il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza aziendale, dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni perché sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e salute dei lavoratori, purché le cause non siano imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori.

Fis e fondi di solidarietà. Infine, l'Inps ricorda che, a seguito del riordino della normativa in materia operata dalla legge bilancio 2022 (legge 234/2021), il ricorso all'ammortizzatore sociale per «eventi meteo» è ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal fondo d'integrazione salariale (FIS) e dei fondi di solidarietà bilaterali. Ai fini della positiva valutazione delle richieste, si tiene conto sia del tipo di attività lavorativa svolta sia delle modalità di svolgimento.

Daniele Cirioli – 21 luglio 2023 – tratto da Italia Oggi

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