Va chiarita, dagli amministratori, la natura e la causa delle perdite sospese. Nei casi di no opinion del revisore anche i sindaci possono evitare di esprimersi in merito all'approvazione del bilancio. Sono alcune delle posizioni, assunte nelle norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate che trovano accoglimento nei quattro nuovi verbali emanati dal consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, pubblicati ieri sul sito della categoria. In questa prima fase vengono resi disponibili i verbali collegati all' approvazione dei bilanci e quindi il verbale relativo alla riunione del collegio sindacale per la relazione all'assemblea tenuta all'approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 2429 c.c., il verbale relativo alla proposta motivata per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale, quello relativo alla presa d'atto della proposta di applicazione della disciplina di cui all'art. 6 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5/6/20, n. 40 e modificato dall'art. 1, comma 266 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In una rilevante premessa metodologica viene chiarito che in considerazione della naturale diversità delle situazioni che possono verificarsi nell'ambito dell'attività svolta dal collegio sindacale, gli schemi di verbale proposti hanno valore meramente indicativo. I componenti del Collegio sindacale dovranno pertanto valutare, di volta in volta, l'opportunità dell'eventuale relativo utilizzo. Una volta accertata tale opportunità, i contenuti degli schemi proposti dovranno essere necessariamente modificati e/o adattati e/o integrati, tenendo conto delle circostanze contingenti. Quanto precede è ugualmente valido per le note ove vengono illustrati contenuti alternativi rispetto a quelli che caratterizzano, solitamente, i contesti esaminati.

La sospensione delle perdite

In merito alla sospensione delle perdite 2020, nel verbale del collegio si esplicitano i motivi addotti dagli amministratori, la natura e le cause che hanno determinato la perdita e, con riferimento a tale circostanza, anche le previsioni, per gli esercizi successivi a quello in corso ricompresi nel quinquennio di riferimento, ai sensi dell'art. 6 del dl 8/4/2020, n. 23, e successive modifiche, in ordine alla tempistica di ripianamento delle perdite e/o di ricostituzione del capitale sociale.

Il collegio sindacale non incaricato della revisione legale dei conti valuta la ragionevolezza e la coerenza della sospensione anche sulla base delle valutazioni e delle azioni intraprese dal cda per recuperare l'equilibrio economico.

Va altresì evidenziato se nel bilancio in chiusura al 31/12/2020, la società ha fruito della deroga in tema di continuità di cui all'art. 38-quater, comma 2 della L. 77/2020.

La relazione al bilancio

Viene aggiornato, rispetto alla proposta del 2016, il verbale del collegio sindacale all'assemblea delegata ad approvare il bilancio che, a differenza del verbale sulla relazione unitaria emanato annualmente dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, si rivolge al collegio sindacale non delegato alla revisione, funzione questa demandata, nel caso di specie, a un revisore esterno.

Nel verbale vengono accolte tutte le novità introdotte nelle norme di comportamento che vanno dalla eventuale evidenziazione della carente informazione all'organo di controllo da parte del presidente del cda in merito alle deliberazioni assunte, alla non corretta o incompleta riproposizioni nei verbali del cda delle osservazioni dei sindaci, fino alla possibilità, nei casi di giudizi con rilevi o no opinion del revisore di non fornire, da parte dei sindaci parere positivo all'approvazione del bilancio o di non esprimersi a loro volta.

I pareri sulla nomina del revisore

In merito al parere obbligatorio vengono prodotti due verbali, uno con proposta comparativa dettagliata e analitica e con valutazione delle varie proposte pervenute con relativa graduatoria e uno relativo ai casi in cui pervengano solo una o due proposte di revisione, valutate dai sindaci ma senza necessità di formalizzare una graduatoria.

Luciano De Angelis - 18 maggio 2021 – tratto da Italia Oggi

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