Badanti regolarizzabili senza requisito di reddito. La persona non autosufficiente, infatti, può accedere al condono sul lavoro nero senza dimostrare il possesso del minimo di reddito fissato negli casi di regolarizzazione a 20/30 mila euro. Lo precisa, tra l'altro, il ministero dell'interno nelle Faq pubblicate sul proprio sito.

Il requisito del reddito. Per presentare la domanda di regolarizzazione del lavoro, all'Inps ovvero allo sportello unico immigrazione se riguarda cittadini extracomunitari, occorre essere in possesso di un requisito di reddito non inferiore a 30 mila euro per i settori agricoltura, allevamento ecc., e 20/27 mila per i domestici. Con una Faq il ministero precisa che per regolarizzare le badanti non occorre il requisito di reddito, ma soltanto un certificato medico che attesti la limitata autosufficienza dovuta a patologie o handicap (data ed estremi del certificato vanno inseriti nella domanda). In un'altra Faq il ministero aggiunge che non occorre provare il requisito di reddito soltanto se il datore di lavoro è la stessa persona assistita dalla badante (invece, quando il datore di lavoro è un familiare della persona assistita è necessario dimostrare il requisito il reddito).

Tutti “intermediari”. Il ministero risponde affermativamente alla domanda di un avvocato che, munito di mandato professionale conferito dalla persona (datore di lavoro) richiedente la sanatoria, ha chiesto se può inviare con il proprio SPID l'istanza in nome e per conto di tale datore di lavoro. Anzi, il ministero va oltre e precisa «chiunque, munito di SPID personale, non solo un professionista, può registrarsi sul sistema e inviare le domande in nome e per conto di datori di lavoro diversi da se stesso, purché munito di apposita delega (tale delega va poi esibita allo sportello unico per l'immigrazione)».

La presenza in Italia. La sanatoria del lavoro degli extracomunitari è possibile soltanto per gli stranieri presenti in Italia prima dell'8 marzo 2020. In merito è stato chiesto di chiarire quali organismi pubblici e quali documentazioni sono utili a provare tale presenza. S'intendono per organismi pubblici, spiega il ministero, i soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico. Pertanto, a titolo esemplificativo, sono validi: certificazione medica di struttura pubblica o convenzionata; certificato di iscrizione scolastica figli; tessere nominative di mezzi pubblici; certificazioni provenienti da forze polizia; titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani; documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane (apertura libretti di risparmio, richiesta di rilascio Postepay); ricevute nominative di invio o di ricevimento di denaro effettuato tramite banche o agenzie Money transfer; documentazione di centri accoglienza e/o ricovero autorizzati anche religiosi, attestazioni ricevute da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia; biglietti aerei o marittimi nominativi utilizzati per l'ingresso in Italia, anche per tratte infra Schengen.

Daniele Cirioli – 16 giugno 2020 – tratto da Italia Oggi

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