La quota di deducibilità sale al 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

La domanda. Le spese per la ricarica di energia di auto elettrica sono deducibili per l'azienda al 20 per cento, in quanto legate all'utilizzo dell'autovettura, o al 100 per cento, in quanto energia? Se l'auto elettrica è data in uso al dipendente, la deducibilità è pari al 70% oppure al 100 per cento?
M.E. - Torino

La risposta. L'articolo 164 («Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni») del Tuir, Dpr 917/1986, prevede che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore, indicati nello stesso articolo, sono soggette a vari tipi di deduzione. In particolare, le spese e altri componenti negativi sono deducibili per l'intero ammontare relativamente agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni
da diporto, alle autovetture e autocaravan, di cui alla lettera a e alla lettera m del comma 1 dell'articolo 54 del Dlgs 285/1992 (Codice della strada), ai ciclomotori e motocicli, nel caso in cui questi mezzi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa e ai veicoli adibiti a uso pubblico. Sono deducibili nella misura del 20% le spese relative alle autovetture e autocaravan, di cui alla lettera a e alla lettera m del comma 1 dell'articolo 54 del Dlgs 285/1992, mentre la quota di deducibilità sale al 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Tra i componenti negativi, non essendoci distinzioni a proposito nell'articolo 164 del Tuir, rientrano anche le ricariche di energia per le auto elettriche.

Gianluca Dan - 10 maggio 2021 – tratto da sole24ore.com

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