Peculato al dipendente pubblico che va sul web rubando più tempo che denaro al datore. Scatta il reato ex art. 314 Cp per il travet che, navigando in rete dal pc dell'ufficio, scarica file per uso privato e visita siti porno. Se il danno economico all'azienda risulta escluso dalla tariffa flat della connessione, l'uso smodato del computer di servizio per ragioni personali distoglie il lavoratore dalle sue mansioni e dunque determina una lesione all'operatività dell'ufficio. Così la Cassazione, VI sez. pen, sentenza 40702/2023 del 5 ottobre. Accolto il ricorso della spa pubblico-privata costituitasi parte civile contro l'ex responsabile degli acquisti, dopo il rigetto dell'appello ai fini civili e l'assoluzione pronunciata in primo grado. In orario di servizio il dirigente sta su Internet per almeno quattro o cinque ore, coltivando le sue passioni: storia militare, su cui ha scritto dei libri, e siti hard, al punto che il pc dell'ufficio risulta pieno più di materiale privato che aziendale. Il danno alla sfera economica dell'ente è escluso dai giudici del merito sul rilievo che i file “incriminati” - soprattutto video e foto hot - potrebbero essere stati trasferiti sul pc aziendale da un portatile con la memoria piena. Il tutto mentre il consulente di parte civile accerta che sul computer d'ufficio sono utilizzati filtri per rendere anonima la navigazione, eludendo il blocco dei siti porno previsto dal sistema. E la perizia informatica disposta d'ufficio dimostra che l'uso privatistico del pc di servizio è stato tutt'altro che «episodico e modesto», tanto che il dipendente è stato licenziato per la gravità del suo comportamento. Il peculato d'uso è escluso solo se l'uso episodico e occasionale del bene di servizio non lede la funzionalità dell'amministrazione. La navigazione a sbafo non determina un aggravio di spesa per la spa perché la tariffa web non è più a consumo, ma i giudici di merito non considerano che il dirigente sottrae circa mezza giornata di lavoro all'azienda, creando verosimilmente una disfunzione organizzativa. La causa continua di fronte al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Dario Ferrara – 06 ottobre 2023 – tratto da Italia Oggi

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