L'Agenzia entrate e riscossione ha cinque anni e non dieci per incassare i contributi non versati regolarmente dagli autonomi. Lo ha sancito la Cassazione che, con l'ordinanza 32077/2019, ha respinto il ricorso dell'Ader. La difesa aveva impugnato la decisione della Corte d'appello di Catanzaro che aveva ritenuto applicabile il termine breve di prescrizione senza considerare, aveva sostenuto il legale, l'effetto innovativo della notifica delle cartelle di pagamento che comporterebbe l'applicabilità del termine lungo decennale. La tesi non ha fatto breccia presso il Collegio di legittimità che ha respinto il gravame. Per i giudici, infatti, «in tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge a una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall'art. 3, legge 335/95 invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 cc, e ciò in conformità alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo. Per la Cassazione poi non assume alcun rilievo il richiamo all'art. 20, dlgs 112/99 che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore. Ciò anche perché, in linea generale, la scadenza del termine, pacificamente perentorio, per proporre opposizione a cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario.

Debora Alberici – 10 dicembre 2019 – tratto da Italia Oggi

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