Operativa anche la rateazione mensile recentemente introdotta per il pagamento del debito derivante dalla definizione agevolata delle controversie tributarie. L’agenzia delle Entrate con il provvedimento emanato ieri ha così aggiornato il modello di domanda e le relative istruzioni, adeguandolo alle novità introdotte in sede di conversione del decreto bollette.

La modifica

In origine era contemplata un’unica forma di pagamento rateale in misura pari a 20 rate trimestrali. In sede di conversione del Dl Bollette si è aggiunta un’ulteriore forma di dilazione secondo la quale è possibile un maggior numero di versamenti, con cadenza mensile. Pertanto, il contribuente che vuole rateizzare può scegliere alternativamente tra:

  • il pagamento secondo un piano al massimo di 20 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre e il 20 dicembre. Le successive rate scadranno il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno;
  • oltre le prime tre rate, il pagamento potrà avvenire a scelta del contribuente in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, la prima scadente a gennaio 2024.

Il dubbio

Dal tenore testuale della norma, si è fin da subito posto il dubbio, su come andassero calcolate le rate mensili, poiché sembravano possibili diverse interpretazioni. Non era chiaro, infatti, come dovesse avvenire la suddivisione delle somme dovute oltre le prime tre rate. Il legislatore, infatti, ha espressamente previsto che una volta eseguiti i primi tre pagamenti, sia possibile la dilazione in «51 rate mensili».

Non era chiaro quindi se per la dilazione mensile, le prime tre rate dovessero corrispondere alla suddivisione del piano trimestrale e solo il residuo potesse essere corrisposto in 51 mesi, ovvero l’intero debito si potesse fin da subito suddividere in 54 rate (51 + le 3 iniziali). Questa differenza impatta fortemente – e in misura crescente al crescere degli importi da versare ai fini della definizione – sulla reale convenienza della rateazione mensile.

I calcoli

Con il provvedimento emanato ieri, l’Agenzia ha aggiornato il modello della domanda adeguandolo cioè alla possibilità di richiedere la dilazione mensile. In tale contesto, al punto 3 del provvedimento, è stato (indirettamente) chiarito che il pagamento dell’importo dovuto può avvenire in alternativa al piano trimestrale (previsto in 20 rate) in 54 rate di pari importo. Con tale precisazione, quindi, è stata definitivamente risolta la questione atteso che una volta individuato il totale complessivamente dovuto, l’interessato dovrà suddividere per 20 in caso di dilazione trimestrale ovvero per 54 in caso di pagamento mensile.
Da ciò consegue che le prime tre rate, a prescindere dalla scelta del piano, scadranno il 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023 e 20 dicembre 2023. Le successive, invece, se il contribuente ha optato per la dilazione trimestrale saranno 17 in totale e scadranno il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.
Se il contribuente ha invece optato per la dilazione mensile, saranno 51 rate residue e scadranno l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese a decorrere da gennaio 2024, eccezion fatta per dicembre per il quale il termine è il 20. A tal fine nel modello è stata inserita una casella da barrare nel caso in cui si scelga opzione di pagamento mensile, con contestuale indicazione del numero di rate scelto compreso tra 2 e 54.
Invariato il calcolo degli interessi, che sono dovuti su tutte le rate successive alla prima nella misura del tasso legale. La scadenza per la presentazione della domanda ed il pagamento della prima rata è al 30 settembre 2023. L’istanza va presentata attraverso lo speciale canale telematico, disponibile nel sito dell’agenzia unitamente al software per la compilazione che risulta già aggiornato con la modifica della dilazione mensile.

L.Ambrosi/A.Iorio - 06 luglio 2023 – tratto da sole24ore.com

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