Meccanismo dello sconto in caso di comproprietà: entrambi hanno diritto a fruire dell'agevolazione, a condizione e nella misura in cui ne sostengano le relative spese

Domanda. Mia moglie e io siamo in comunione dei beni. Attualmente stiamo ristrutturando una casa unifamiliare che possediamo al 50 per cento ciascuno. Al momento tutte le fatture sono state intestate a me. Visto che probabilmente riusciremo a cedere solo 150.000 euro alle Poste, volevamo sapere se, continuando a pagare le fatture e indicando solo il mio codice fiscale come quello di identificazione del beneficiario, in futuro potremo detrarre utilizzando la capienza fiscale di entrambi o se, così facendo, potremo sfruttare solo la mia capienza. Vorremmo, quindi, capire se è preferibile iniziare a chiedere le fatture ed effettuare i pagamenti con il codice fiscale di mia moglie.

Risposta. Posto che il lettore e la moglie sono comproprietari dell'immobile oggetto di ristrutturazione, ex articolo16-bis del Tuir (Dpr 917/1986), entrambi hanno diritto a fruire dell'agevolazione, a condizione e nella misura in cui ne sostengano le relative spese, a prescindere da chi dei due sia intestatario delle fatture. Infatti, come chiarito dall'agenzia delle Entrate, «qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura... nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti. A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale. Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d'imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta» (circolare 28/E/2022, pagina 23). Pertanto, nel caso descritto dal lettore, egli può continuare a fare intestare soltanto a lui le fatture, mentre la detrazione può essere modulata tra i coniugi in proporzione alla spesa (fatturata) effettivamente sostenuta da ognuno, come annotato nelle fatture (sia pure intestate soltanto al lettore), su cui, appunto, dovrà essere riportata una dicitura del tipo: «Spesa sostenuta al 30 per cento da X e al 70 percento da Y» (con relativi codici fiscali).

Alessandro Borgoglio - 28 novembre 2022 – tratto da sole24ore.com

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