Chi usufruisce del Superbonus direttamente in dichiarazione dei redditi non accede al “salvagente” del dl 212/2023, che permette di praticare lo sconto in fattura o la cessione del credito al 110% anche se le opere non sono terminate. Ciò però non significa che la detrazione diretta applicata al 90% o al 110% (percentuali del 2023) sarà recuperata se i lavori non sono conclusi entro il 31 dicembre 2023, perché le spese fatturate entro tale data sono detraibili con le percentuali del 2023 a prescindere dalla chiusura del cantiere. È questo il quadro operativo che scaturisce dal disegno di legge di conversione del dl 212/2023, approvato dalla Camera il 31 gennaio scorso e in attesa di approvazione al Senato, cui giunge senza modifiche. Il dl 212/2023 prevede che il Superbonus possa essere oggetto di sconto in fattura e cessione del credito al 110% sulle spese del 2023 (evitando il crollo al 70% previsto per il 2024) anche se i lavori non sono stati terminati entro la fine del 2023 e anche se dall'incompletezza delle opere deriva il mancato doppio salto di classe energetica imposto dalla normativa per l'accesso al Superbonus. Dispone, più nel dettaglio, che le somme così scontate o cedute “non sono oggetto di recupero”.

Dato che la norma, destinata a essere convertita in legge dal Parlamento senza variazioni, è rigida nel salvare il contribuente dal recupero fiscale solo in caso di cessione o sconto in fattura, una lettura frettolosa porta a pensare che invece saranno recuperati gli importi usati in maniera diretta (come detrazione) nelle misure più alte del 2023 (90% o 110%) se i lavori non sono stati chiusi entro l'anno. Eppure, tale interpretazione, che evidenzierebbe una severa disparità di trattamento tra beneficiari che hanno scelto la modalità di fruizione diretta e beneficiari che hanno optato per quelle alternative, si scontra con l'assetto operativo generale del Superbonus. Infatti, se per procedere con la cessione o lo sconto in fattura con le percentuali del 2023 è necessario (o meglio lo era prima del dl 212/2023) chiudere il cantiere entro l'anno, lo stesso non può dirsi per la detrazione diretta, retta invece dal principio di cassa. Ciò che conta, cioè, è la data di sostenimento delle spese, che deve essere ricompresa all'interno dei termini di scadenza delle detrazioni per poter essere agevolate. Dunque, anche se escluso dalla norma di salvataggio del dl 212/2023, non deve temere alcun recupero fiscale chi entro il 31 dicembre 2023 ha pagato le fatture per gli interventi Superbonus, poiché la detrazione diretta compete nella misura del 110%/90% anche se i lavori corrispondenti vengono realizzati in una data successiva, a condizione che siano comunque ultimati nel termine di validità dei titoli edilizi.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello 56/2022, infatti, “le spese sostenute nel corso dell'anno precedente a quello in cui si perfeziona anche l'ulteriore condizione della realizzazione dei lavori, non possono essere subito oggetto delle opzioni di cui all'art. 121 del dl 34/2020 e le corrispondenti agevolazioni possono essere fruite dal beneficiario soltanto nella forma naturale di detrazioni dall'imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi”. Il dl 212/2023, dunque, non penalizza chi ha scelto la detrazione diretta, poiché costoro potevano già conservare il 110% sulle spese del 2023 in maniera slegata dal completamento degli interventi entro l'anno, premurandosi però di pagare effettivamente gli stessi entro il 31 dicembre 2023. Ad esempio, se il contribuente ha pagato il 90% dei lavori nel 2023 e il 10% nel 2024, il 90% pagato nel 2023 sarà detraibile al 110%, mentre il 10% pagato nel 2024 al 70%, anche se i lavori iniziano nel 2024.

Cristian Angeli – 06 febbraio 2024 – tratto da Italia oggi

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