Naspi e Dis-Coll non sono più cumulabili con i redditi da sport. Il percettore di un'indennità di disoccupazione (Naspi/Dis-Coll), pertanto, se esercita attività sportiva, da professionista o da dilettante, deve comunicare all’Inps il reddito annuo presunto ai fini della decurtazione della Naspi.

A chiarirlo sarà una prossima circolare dell’Inps, con il placet del ministero del lavoro, annunciata al tavolo tecnico tra Istituto di previdenza e Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec).

La novità, che deriva dalla riforma dello sport dell’anno scorso, vale per i compensi erogati dal 1° luglio 2023 (chi ha cumulato rischia di dovere restituire parte dell’indennità all’Inps).

Tra gli altri chiarimenti, l’Inps precisa che l’UniEmens per i co.co.co. sportivi dilettanti va inviato soltanto al superamento della soglia di esenzione di 5.000 euro.

Il nuovo regime per i compensi erogati dal 1° luglio 2023 

La questione riguarda la compatibilità tra Naspi (indennità di disoccupazione dei dipendenti) e Dis-Coll (indennità disoccupazione dei parasubordinati: co.co.co, etc.) con il lavoro sportivo, subordinato e autonomo.

Fino al 30 giugno 2023, i compensi sportivi, inquadrati tra i redditi diversi, erano interamente cumulabili con Naspi e Dis-Coll e, quindi, il beneficiario non aveva alcun obbligo di comunicazione all’Inps (circolare n. 174 del 23 novembre 2017).

Dal 1° luglio 2023, per effetto della riforma del lavoro sportivo (dlgs n. 36 del 28 febbraio 2021), chi svolge attività sportiva dietro compenso è qualificato lavoratore e il rapporto può essere oggetto di un contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche come co.co.co.

Trattandosi di redditi da lavoro (autonomo o subordinato) ne deriva il cumulo parziale con Naspi e Dis-Coll. In particolare, stando alla bozza di circolare dell’Inps, i percettori di Naspi, qualora svolgano attività sportiva di lavoro subordinato, autonomo o co.co.co., indipendentemente dal settore (professionistico o dilettantistico), devono comunicare all’Inps il reddito annuo presunto.

La comunicazione va fatta, a pena di decadenza, entro un mese dall’inizio dell’attività o domanda di Naspi, se l’attività era preesistente. È consentita, invece, la contestuale fruizione della Dis-Coll con il reddito da attività autonoma/parasubordinata (mentre è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente); pertanto, chi fruisce di Dis-Coll deve comunicare entro un mese l’avvio di attività autonoma, d’impresa o parasubordinata e il reddito presunto.

Infine, per la co.co.co. sportiva del settore dilettantistico, l’obbligo di comunicare il reddito sorge al superamento dell’importo annuo di 5.000 euro, concorrendovi i compensi erogati dal 1° luglio 2023.

Denuncia Uniemens per le co.co.co. dilettantistiche

Una seconda questione analizzata al tavolo è stata quella relativa alla denuncia contributiva dei compensi sportivi, tramite il flusso mensile Uniemens o tramite il Ras, nel caso di co.co.co. dilettantistiche.

Alla richiesta se la denuncia sia obbligatoria anche qualora i compensi erogati rientrino nel regime di esenzione (cioè fino a 5.000), l’Inps ha precisato che l’Uniemens deve essere presentato solo al superamento della franchigia di 5.000 euro e solo per l’importo che eccede la franchigia.

Daniele Cirioli - 14 marzo 2024 – tratto da Italia Oggi

Altre notizie