Collaborazioni coordinate e continuative nel dilettantismo con minimi retributivi maggiorati del 25% rispetto a quelli dei lavoratori dipendenti, a compensazione di «straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, permessi e/o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato». Sempre per i collaboratori, una proroga del contratto di 180 giorni in caso di gravidanza. Regolamentazione della flessibilità nel part-time e nel lavoro stagionale, nonché di hostess e steward. Aumento medio di 200 euro per il quarto livello. Sono solo alcuni dei punti salienti del nuovo Contratto collettivo nazionale per i lavoratori dello sport, sottoscritto ieri al Coni, davanti al presidente Giovanni Malagò, dalla Confederazione Italiana dello Sport-Confcommercio Imprese per l'Italia e le organizzazioni sindacali Slc-Cgil Fiscat-Cisl Uilcom-Uil. Il contratto è fortemente influenzato dalla riforma del lavoro sportivo, ovvero dal dlgs 36/2021 entrato in vigore lo scorso 1° luglio (poi subito modificato dal dlgs 120/2023).

Co.co.co nel contratto

Una delle novità più importanti è l'inserimento dei collaboratori tra i beneficiari delle tutele contrattuali. Ciò vuol dire far rientrare la stragrande maggioranza dei lavoratori sportivi, visto che il settore è caratterizzato da un elevato ricorso al lavoro autonomo. Prima della riforma, questo universo rientrava nell'alveo dell'articolo 67 del Tuir (i cosiddetti redditi diversi), senza praticamente nessuna tutela assicurativa e contributiva né obblighi dichiarativi per i datori (con riferimento al dilettantismo, ovvero a tutto lo sport italiano tranne calcio, basket, ciclismo e golf). «Abbiamo rotto qualche tabù interno, ma riteniamo l'inserimento dei collaboratori nel contratto un passo importante, a suo modo storico», spiega Fabio Scurpa, coordinatore nazionale sport Slc-Cgil. «Viste le caratteristiche del settore, non ricomprendere anche i collaboratori voleva dire escludere la maggioranza dei lavoratori sportivi. Si tratta di un primo importante passo: gli autonomi devono avere la stessa dignità dei lavoratori dipendenti». Della stessa opinione anche la segretaria nazionale della Slc-Cgil Sabina Di Marco: «abbiamo immaginato un contratto che sia rivolto a tutto il settore. Si tratta di un grandissimo risultato, chiederemo al Coni di fare da promotore per fare in modo che il Ccnl sia il più diffuso possibile». Attualmente, il contratto è applicato da poco più di 7 mila datori di lavoro e copre circa 41 mila dipendenti, ma le prospettive sono quelle di una crescita consistente alla luce delle novità della riforma.

Minimi e maggiorazione

Il Ccnl, come ovvio, riporta i minimi retributivi da applicare nel settore. Come detto, è prevista una maggiorazione del 25% per i collaboratori rispetto ai lavoratori subordinati, «per garantirgli tutele come Tfr, ferie o permessi proprie del lavoro dipendente», spiega ancora Scurpa. «Stiamo spingendo le aziende a usare la collaborazione solo quando serve, non sempre. Sono previste forme di flessibilità anche per il lavoro dipendente». In generale, è stato deciso un aumento economico a regime per il IV livello medio di 200 euro, da riparametrare per tutti gli altri livelli, di cui 100 euro già erogati a titolo di acconto in virtù di un accordo di transizione siglato tra le parti nel 2022. I restanti 100 euro verranno erogati in tre tranche: 40 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024, 30 euro con la retribuzione del mese di luglio 2025, 30 euro con la retribuzione del mese di luglio 2026.

Steward e stagionali

Il testo, infine, prevede una specifica disciplina per steward e hostess, per i quali sarà ammesso il ricorso al lavoro intermittente. Regolamentata anche l'attività lavorativa stagionale, che è riconducibile a tutte le imprese che nel corso dell'anno di riferimento interrompano la loro attività complessiva per un periodo non inferiore ad almeno 60 giornate. Per le assunzioni si attua quanto previsto dal dlgs 81/2015.

Michele Damiani – 13 gennaio 2024 - tratto da Italia Oggi

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