La certezza della colpa di uno dei conducenti in uno scontro tra veicoli libera l’altro conducente dalla presunzione di concorso di colpa. Lo ha ribadito la Cassazione, con l’ordinanza 15152/2023 del 30 maggio. Ma per il futuro bisognerà aspettarsi affinamenti della giurisprudenza, che tengano conto della sempre maggior diffusione degli Adas (Advanced driver assistance systems), gli assistenti automatici che consentono di realizzare la guida semiautonoma.

Nel caso deciso dalla Cassazione gli Adas non c’erano ancora. Nel giudizio di merito, si era raggiunta la prova dell'esclusiva responsabilità di uno dei due conducenti: all'uscita da una curva chiusa, aveva invaso la corsia opposta, finendo per scontrarsi con un altro veicolo che procedeva nell'altra direzione.

In tale circostanza, precisa la Cassazione, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’articolo 2054, comma del Codice civile non va applicata, perché ha funzione sussidiaria: opera solo nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare, in modo concreto e con il criterio della preponderanza dell'evidenza, in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso, così da poter attribuire le effettive responsabilità (pronuncia 29883/2008).

Resta fermo che l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma (e salvo ipotesi particolari: pronuncia 16244/2005), non comporta, di per sé, il superamento della presunzione: occorre comunque che l’altro fornisca la prova liberatoria, dimostrando di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza (pronuncia 15434/2004). Ma se, una volta accertate le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti, sia stato possibile ricostruire l'esatta dinamica del sinistro ed attribuire le rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione (si vedano, tra le tante, le pronunce 4755/2004, 11772/2006 e 1317/2006).

La certezza della colpa nella condotta di uno dei conducenti, quindi, libera l’altro conducente dalla presunzione della sua concorrente responsabilità nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Occorre valutare come possano essere considerate quelle ipotesi in cui non sia chiaro se la condotta di guida inadeguata sia imputabile al conducente o sia stata influenzata dagli Adas. Da un lato, le invasioni di corsia dovrebbero essere corrette automaticamente dal dispositivo e quindi il numero di tali sinistri dovrebbe, nel prossimo futuro, ridursi. Ma dall'altro lato, in talune particolari situazioni, proprio questi sistemi automatici potrebbero essere responsabili di scelte di guida improprie che causano sinistri. Tali situazioni vanno poi distinte da quelle in cui la presenza degli Adas abbassa l’attenzione del conducente, che invece con i sistemi di assistenza attuali ha l’obbligo di riprendere sempre il controllo del veicolo quando è necessario.

Allo stato, sebbene manchino riferimenti normativi espliciti volti ad attribuire la responsabilità di un sinistro stradale a un soggetto diverso dal conducente, si potrebbe ipotizzare che, in caso di incidente cagionato dagli Adas si possa agire nei confronti del produttore, salvo sia provato che il conducente, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto correggere la manovra automaticamente determinata dal sistema ed evitare lo scontro: se il conducente poteva intervenire e, colposamente, non l'ha fatto, legalmente resta responsabile, in conformità alle norme vigenti sulla Rc auto.

A.Serpetti di Querciara - 5 luglio 2023 - tratto da sole24ore.com

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